TRANSIZIONE 5.0 ART. 38 DECRETO LEGGE N. 19 DEL 2 MARZO 2024 (PNRR)

 

TRANSIZIONE 5.0

ART. 38 DECRETO LEGGE N. 19 DEL 2 MARZO 2024 (PNRR)

Transizione 5.0

Il programma mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.


Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali e saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Attività finanziabili

L’accesso all’incentivo prevede l’investimento in beni strumentali materiali e immateriali “nuovi”, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% dei consumi della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. 


La normativa oltre a prevedere la linea dedicata ai beni strumentali, prevede altresì due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e formazione. 

Con riferimento all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, ovvero:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione  di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Beneficiari

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.


L’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. Si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.



Determinazione dell’agevolazione

Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:


Aliquota

Quota di investimento

35%

fino a 2.500.000

15%

>2.500.000 < 10.000.000

5%

> 10.000.000 < 50.000.000




Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:




Aliquota

Quota di investimento

40%

fino a 2.500.000

20%

>2.500.000 < 10.000.000

10%

> 10.000.000 < 50.000.000



Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:


Aliquota

Quota di investimento

45%

fino a 2.500.000

25%

>2.500.000 < 10.000.000

15%

> 10.000.000 < 50.000.000



N.B. In merito all’investimento in moduli fotovoltaici è prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia suindicato (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181). Nello specifico:

– 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%

– 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%

Si arriva così a un incentivo massimo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

Durata

L’agevolazione è attiva per il biennio 2024-2025.

Condizioni

Sono previsti oneri documentali: bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.


È richiesta una certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.


L’impresa verrà sottoposta ad una valutazione ad opera di un valutatore indipendente al fine di attestare l’ammissibilità e il completamento degli investimenti. In questo caso le PMI potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi: gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.


Non sono agevolabili, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, gli investimenti destinati:

–  ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

–  ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra previste, non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

–  ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, agli impianti di trattamento meccanico biologico;

–   ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n.1357/2014 della CE e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, in unica rata entro il 31/12/2025. Laddove non si abbia sufficiente capienza per compensare il credito d’imposta maturato, la parte eccedente potrà essere compensata in cinque quote annuali di pari importo.


Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 

Non è invece cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.


Il credito d’imposta “non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”.

 



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